Statuto

STATUTO

UNIONE VELICA MACCAGNO associazione sportiva dilettantistica

 STATUTO IN VIGORE DAL 20/02/2015

TITOLO I - Denominazione e Scopi.

Art.1) In virtu' dell'art. 18 della Costituzione, ed in base agli artt. 36 e seg. del Codice Civile, e' costituito un Circolo sportivo, con denominazione ‘’Associazione Sportiva Dilettantistica’’ 'UVM - UNIONE VELICA MACCAGNO', con sede in Maccagno (Va) Lungolago Girardi.

Art. 2) L'UVM e' una libera associazione a carattere volontario, senza alcuna finalita' di lucro anche indiretta, motivata dalla decisione dei Soci di vivere insieme l'esperienza velica come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno sociale.

Aderisce alla Federazione Italiana Vela e al Coni dei quali accetta espressamente Statuto, regolamenti e direttive.

Potra' inoltre aderire, su decisione dell'Assemblea, anche ad altre Federazioni, Centri ed Organizzazioni similari.

Nello spirito della sua istituzione, l'UVM potrà promuovere ed organizzare regate ed ogni altra attività sportiva in genere compresa l’attività di promozione e formazione alla vela e l’esercizio di scuole vela.

Inoltre, l'UVM, fermo restando che lo scopo principale del Circolo e' l'attivita' velica, intende:

-         sollecitare lo sviluppo della vita associativa, e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i Soci

-         promuovere la formazione dei partecipanti attraverso la migliore utilizzazione del tempo libero nelle sue molteplici manifestazioni, anche con iniziative artistiche e culturali, sportive, turistiche e ricreative, ed attuare tutte quelle forme di attivita' dirette ad accrescere le capacita' morali, intellettuali e fisiche dei partecipanti.

Art. 3) L'UVM nella sua attivita', tiene adeguatamente presenti le diverse esigenze di maturazione personale delle sue componenti maschili e femminili, non perdendo di vista la necessita' che uomini e donne, mettendosi in reciproca integrazione educativa secondo la propria originalita', assumano insieme la responsabilita' della vita associativa e partecipino ad un unico impegno sociale.

Art. 4.) Sono compiti ordinari dell'UVM:

-         l'azione per una crescita sportiva e culturale dei soci e dei cittadini;

-         la proposta e l'organizzazione di attivita' culturali ricreative e sportive aperte a tutti;

-         l'impegno affinché nell'area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica gestione delle attività e degli impianti sportivi compresa la messa a disposizione dei soci di opportuni supporti logistici per imbarcazioni e carrelli.

Art. 5) Non ha alcun indirizzo politico e religioso.

 

TITOLO II - Associati e Soci.

Art. 6) Gli Associati, denominati anche Soci, danno il loro contributo associativo, sportivo, culturale ed economico necessario alla vita dell'UVM.

L'UVM concede la qualifica di Socio (o Associato) a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, e ne accettano lo Statuto, recandone con continuita' il loro contributo.

I Soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo.

Il numero degli Associati all'UVM e' illimitato e possono iscriversi tutti coloro che ne faranno richiesta, ed avranno il consenso dei PROBIVIRI.

Gli Associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro iscrizione quali membri dell'Associazione, come quota annuale di iscrizione.

L'Associato si considera dimissionario se entro 30 (trenta) giorni dal termine fissato dal Direttivo non verserà il contributo sociale per l’anno in corso; oltre questo, la sua esclusione dall'Associazione non può essere deliberata se non per gravi motivi, intendendo per tali:

  • quando il socio compia significative violazioni alle disposizioni del presente statuto, e del regolamento, o alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
  • quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

c)            quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali e materiali all'UVM stessa.

L'Associato puo' recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione ed agli impegni verso terzi su comunicazione scritta.

Gli Associati non possono assumersi obbligazioni con i Terzi per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo puo' autorizzare i Soci a compiere singoli atti in forza di procura specifica.

I Soci che compongono l'UVM si distinguono in:

-         SOCI EFFETTIVI

-         SOCI ADERENTI

Dove:

a)           i Soci Effettivi sono tutti coloro i quali risultano iscritti all'UVM per 2 anni consecutivi in qualita' di Soci Aderenti.

I Soci Aderenti sono coloro i quali desiderano aderire a tutte le attivita' dell'UVM partecipando personalmente e direttamente alle stesse, anche finanziariamente, pagando le relative quote associative.  I Soci Aderenti hanno pari diritti degli altri Soci, come pure potranno partecipare alla assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Agli Associati possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo varie funzioni operative;  essi devono rispettare i loro incarichi con serieta' e moralita'.

Per decisione del Consiglio  Direttivo, si puo' attribuire agli Incaricati un compenso per la loro opera.

Gli Associati che venissero meno ai loro impegni, si considerano suscettibili di esclusione per gravi motivi.

Art. 7) L'UVM e' retto dai seguenti organi:

a)           l'Assemblea dei Soci

b)           il Consiglio Direttivo.

 

TITOLO III - Esercizi Sociali.

Art. 8) Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Nei termini consentiti dallo Statuto, il Consiglio Direttivo provvedera' alla redazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, di quello preventivo dell'anno in corso, e la relativa presentazione ai Soci.

 

TITOLO IV - Assemblea dei Soci.

Art. 9)  L'Assemblea dei Soci e' organo dell'UVM.  Essa puo' essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno ed e' convocata dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria puo' essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal Collegio  dei Probiviri, o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci effettivi.

Art. 10) Le assemblee vengono convocate mediante invio di raccomandata e/o di fax e/o di altro mezzo ritenuto utile e necessario ed affisse nella Sede dell'UVM almeno 5 giorni prima della data stabilita, con la firma del Presidente.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, nonche' l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea e' valida in prima convocazione se e' presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto, anche con delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti aventi diritto  al voto, presenti di persona o per delega.

Art. 11) L'Assemblea comunque riunita elegge un proprio Presidente, ed un Segretario, ai quali e' demandato:

-         il controllo della validita' della convocazione,

-         il regolare svolgimento dei lavori,

-         la verifica, l'approvazione o il rifiuto delle mozioni,

-         la stesura di apposito verbale.

Art. 12) L'Assemblea ordinaria:

-         elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo

-         elegge i Probiviri

-         approva il bilancio preventivo e consuntivo:

-         discute ed approva i programmi di massima delle attivita' Associative;

-         puo' designare i Soci cui affidare lo svolgimento di particolari attivita', come la gestione straordinaria e provvisoria dell'UVM;

-         delibera su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione che non competa al Consiglio Direttivo.

Art. 13) L'Assemblea straordinaria:

-         delibera su ogni questione istituzionale e patrimoniale inerente la vita dell'UVM;

-         delibera le modifiche da apportare allo Statuto, con la presenza, in prima convocazione, di almeno 3/4  degli Associati con diritto di voto, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione si delibera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei Soci, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

-         delibera la liquidazione o lo scioglimento dell'UVM con il voto favorevole espresso da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto.

Art. 14)  Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i Soci iscritti purché in regola con le quote associative.

Ogni Socio non puo' avere piu' di tre deleghe di Soci effettivi.

 

TITOLO V - Consiglio Direttivo.

Art. 15)          La composizione del Consiglio Direttivo  puo' variare da quattro  a sette membri.

Il Presidente e tre  Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci. 

Gli altri componenti sono nominati  dai tre membri votati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 16) Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica 2 anni, e sono rieleggibili.

Art. 17) I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a)           deliberare sui programmi di attivita' annuale sulla base degli indirizzi dati dall'Assemblea;

b)           predisporre bilanci preventivi e consuntivi, e definire le quote associative annuali nonché redigere il Regolamento il quale dovrà essere approvato dall’assemblea ordinaria;

c)            predisporre gli atti ed i contratti di sua competenza e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione;

d)           predisporre l'ordine del giorno delle Assemblee, e dare esecuzione alle deliberazioni di queste ultime;

e)            nominare ed assegnare i compiti ai Suoi Consiglieri;

f)              fissare le mansioni degli Associati in seno all'UVM.

Art. 18)  Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno la meta' piu' uno dei Suoi membri, fra cui il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai presenti.

Le convocazioni vengono effettuate almeno otto giorni prima.

Sono, senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio.

Il voto del Presidente.  in caso di parita',  vale doppio.

Art. 19) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'UVM, quindi non sara' investito dalla rappresentanza dei singoli Associati, ma rappresentera' l'Associazione stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli Associati e con i Terzi.

Il Presidente puo' compiere atti di ordinaria amministrazione;  gli atti compiuti oltre tali limiti non sono riferibili agli Associati, e debbono quindi considerarsi insuscettibili di produrre qualsiasi effetto nei loro confronti.

La responsabilita' del Presidente che abbia agito in nome e per conto dell'Associazione, continua anche dopo la cessazione dell'incarico, e puo' essere contenuta in giudizio in via principale e diretta, senza che sia necessario alienare in precedenza il patrimonio comune.

Il Presidente, anche se revocato, e' rieleggibile.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci , cura l'esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, ed e' responsabile dell'attuazione degli scopi dell'UVM.

Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l'UVM.

Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art. 20) I tre  Vice Presidenti sostituiscono congiuntamente il Presidente in tutte le sue funzioni, nel caso che questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.

Art. 21) Il Consiglio  Direttivo nomina un Segretario che:

-         predispone lo schema del Bilancio preventivo e del consuntivo, che il Presidente propone all'esame dell'Assemblea;

-         provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l'UVM;

-         provvede al tesseramento ed all'aggiornamento del Libro dei Soci;

-         aggiorna i libri ed i documenti contabili e fiscali in uso:

-         cura la stesura dei verbali di amministrazione

-         cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni

-         cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso

-         e' responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;

-         ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'UVM per il quale dovra' tenere aggiornato il libro inventario. Quando, e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;

-         svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO VI – Probiviri

Art.22)  L'Assemblea dei Soci elegge 3 Probiviri,  che hanno il compito di controllare la corretta interpretazione delle norme statutarie, la volonta' dell'Assemblea e di far osservare il rispetto dei presupposti ideologici che sono a base dell'UVM.

Essi convalideranno l'ammissione dei nuovi Soci.

I comportamenti non aderenti allo Statuto o eventuali controversie Sociali sono di competenza dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Questi infatti giudicheranno, fermo restando il diritto al contraddittorio, ex bono et aequo

La carica a Proboviro e' incompatibile con qualsiasi altra carica nel Consiglio Direttivo.

I Probiviri rimangono in carico lo stesso tempo dei componenti del  Consiglio Direttivo.

 

TITOLO VII - Patrimonio comune.

Art. 23) Il patrimonio dell'UVM e' costituito da:

-         beni mobili ed immobili di proprieta' e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni:

-         proventi delle quote ordinarie e straordinarie

-         utili derivanti dalle eventuali attivita' svolte dall'UVM

-         contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati;

-         redditi patrimoniali.

I singoli Associati non possono richiedere la divisione del patrimonio comune, ne' pretendere la quota in caso di recesso o di espulsione.

I Terzi possono far valere i propri diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l'UVM.

I beni dell'Associazione che appartengano all'UVM sono ad essa intestati in persona del suo Presidente.

Le quote del Socio non sono trasferibili.

 

TITOLO VIII – Scioglimento.

Art. 24) In caso di scioglimento dell'UVM, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione

deliberata dall'Assemblea a maggioranza di almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto. 

Questi saranno devoluti ad altri Enti che hanno analoghe finalita'.

La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformita' alle disposizioni dell'art. 30 ed alle norme di attuazione stabilite dall'art. 11 e seguenti del C.C.

 

TITOLO IX - Disposizioni finali.

Art. 25) Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto, valgono le decisioni prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 26)  Con la sottoscrizione del presente statuto, se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi.

Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'UVM.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria UVM  in data 18.01.2015

 

Approvato dal Consiglio Federale FIV n. 451 del 20.02.2015

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